lunedì 18 aprile 2016

IL GIUDICATO CONTRARIO ALLE NORME UE

Corte di Giustizia UE sentenza C-49/14 del 18 febbraio 2016 .

Se il mutuo è abusivo il G.E. ha il dovere di intervenire, anche d’ufficio, per esaminare le clausole abusive presenti nei contratti ed interrompere le esecuzioni, anche in presenza di un decreto ingiuntivo passato in giudicato.

I giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno stabilito che la presenza di clausole abusive nel contratto (c.d. clausole vessatorie, usura pattizia, interessi ultralegali ecc.) può essere rilevata dal giudice dell’Esecuzione anche d’ufficio.
Pertanto un decreto ingiuntivo, seppure passato in giudicato, o l’esecuzione diretta di un finanziamento, in ogni stato e grado siano giunti, anche in sede di vendita, fondati su clausole abusive possono essere impugnati, in quanto contrari alla normativa europea.

Sono contrarie al diritto dell’U.E. le normative nazionali, come è quella italianache non consentono al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista (la banca) ed il consumatore (l’utente della banca) e di annullare, eventualmente, anche la vendita, ove l’autorità investita della domanda di ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione (clicca qui).

   
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